Art. 10.
(Accesso ai ruoli del personale docente).

      1. La graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni e che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per titoli ed esami.