1. La graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti e degli assistenti tecnici in possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o equipollente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio da almeno tre anni e che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale bandito per la qualifica in oggetto, per titoli ed esami.